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IMU anno 2025

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2025, 14:48

Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali sugli immobili.
Le aliquote della nuova IMU, a decorrere dal 01/01/2022, sono uguali alla somma delle aliquote IMU e TASI dell'anno precedente. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori catastali per la determinazione della base imponibile.
Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Approfondimenti su alcune tematiche
In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU

Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Dall'esame di una ricorso di una contribuente di Roma, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto:
In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile”.


Pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia
E' prevista la riduzione dell'imposta del 50% per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti  all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia.

Immobili classificati in categoria D/3
Non è prevista l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..

Immobili "bene - merce"
A decorrere dal 2022 sono tornati ad essere esenti dall'IMU i cosiddetti "immobili merce", vale a dire i fab-bricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga questa destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 1, comma 751, legge 160/2019). Con l’ordinanza 5190/2022, la Cassazione ha chiarito che l’omessa dichiarazione, prevista a pena di decadenza, fa perdere la possibilità di accedere all’esenzione IMU per i beni merce, anche se il Comune conosce la destinazione alla vendita degli immobili posseduti dall’impresa costruttrice.

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili
Comma 81: All’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione »

Coniugi residenti in abitazioni diverse
La Corte Costituzionale con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
Con la Sentenza la definizione di abitazione principale viene modificata come segue:
«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»
L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè (evidentemente) si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre.

 

IMU 2025

Scadenze

PRIMA RATA IN ACCONTO: LUNEDI'16 GIUGNO 2025.

SECONDA RATA A SALDO: MARTEDI' 16 DICEMBRE 2025.

Ravvedimento operoso

Gennaio 2025 - Variazione tasso di interesse legale 2025

Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo (MEF - Decreto del 10/12/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024).

Luglio 2024 - Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Con il DLgs 14 giugno 2024 , n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.

Sono diverse le novità introdotte dal Decreto.
Le due principali novità sono relative al valore percentuale della sanzione minima che passa dal 30 al 25% (dal primo settembre 2024) e nell'immediato, gli effetti sul ravvedimento operoso dopo il primo anno dalla scadenza della presentazione o dall'omissione.
In particolare la sanzione è ridotta (vedi pagina -42- della Gazzetta Ufficiale " «Art. 13 (Ravvedimento) .... ") :

  • b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

  • b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Tuttavia l'art.5 dello stesso decreto prevede espressamente in deroga al principio del "favor rei" l' applicazione alle violazioni commesse soltanto a partire dal 01/09/24 sia per le disposizioni recate all' art.2 (modifiche al d.lgs 471/97-vedi la riduzione della sanzione amministrativa dal 30% al 25%) sia per quelle recate all' art. 3 (modifiche al d.lgs 472/97-vedi l' estensione della sanzione pari a 1/7 oltre il termine per la presentazione della dichiarazione e la sanzione pari 1/6 se è stato notificato lo schema si avviso), allo scopo di garantire le coperture finanziarie già definite per quegli anni dagli enti.

Quindi per violazioni commesse dal il 1° settembre 2024, sul lungo periodo la sanzione del ravvedimento operoso passa da 1/6 ad 1/7 (ovvero fino a settembre dal 5% al 4,29% dell'importo non versato) tranne in caso di comunicazione dal Comune, come specificato, nel qual caso la sanzione da applicare è pari ad 1/6.
Mentre per gli omessi versamenti fino ad un anno non ci sono cambiamenti nella sanzione.



Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;

  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;

  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;

  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;

  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.

  • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

     

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

  • 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;

  • 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;

  • 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;

  • 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;

  • 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.

  • 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.


Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87 pubblicato in Gazzetta Ufficiale



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Delibera nomina Funzionario Responsabile IMU
Delibera regolamento  IMU 
Regolamento IMU 

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