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IMU anno 2022

Ultima modifica 9 giugno 2022

Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali sugli immobili.

Le aliquote della nuova IMU, a decorrere dal 01/01/2022, sono uguali a quelle dell'anno precedente. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori catastali per la determinazione della base imponibile.

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

A decorrere dal 2022 tornano esenti dall'IMU i cosiddetti "immobili merce", vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga questa destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 1, comma 751, legge 160/2019). Con l’ordinanza 5190/2022, la Cassazione ha chiarito che l’omessa dichiarazione, prevista a pena di decadenza, fa perdere la possibilità di accedere all’esenzione IMU per i beni merce, anche se il Comune conosce la destinazione alla vendita degli immobili posseduti dall’impresa costruttrice.

Resta in vigore l’articolo 78 del Decreto Agosto, DL n. 104 del 2020, che ha escluso dal campo di applicazione dell’imposta anche per il 2021 e per il 2022 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vengono esercitate.

Inoltre, nel 2022, sale dal 50 per cento al 62,5 per cento la misura della riduzione d'imposta prevista in favore dell'unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (articolo 1, comma 743, legge 234/2021).



CONIUGI RESIDENTI IN ABITAZIONI DIVERSE

Dal 1 gennaio 2022, come disposto con L. n. 215/2021 "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare".

Novità rispetto alla precedente disciplina che, secondo la rigorosa interpretazione fornita dalla Cassazione, precludeva l'accesso al beneficio a entrambi gli immobili di residenza dei coniugi nel caso di residenze anagrafiche separate in Comuni diversi. Si resta in attesa della decisione della Corte costituzionale in merito alla legittimità costituzionale della norma previgente.

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Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre.

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Delibera nomina Funzionario Responsabile IMU
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Regolamento IMU 

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Delibera aliquote e detrazioni  IMU 2022

Risoluzione MEF n. 1/DF del 18/03/2020

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