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IMU anno 2021

Ultima modifica 3 giugno 2021

Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali sugli immobili.

Le aliquote della nuova IMU, a decorrere dal 01/01/2020, sono uguali alla somma delle aliquote IMU e TASI dell'anno precedente. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori catastali per la determinazione della base imponibile.

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre. Per il 2021 sono mercoledì 16 Giugno e giovedì 16 Dicembre.

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Novità

La vigente normativa IMU stabilisce che per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

Ciò premesso, con sentenze n.ri 2194/2021e 2344/2021 la Corte di Cassazione ha statuito che nell’ipotesi di due coniugi, non legalmente separati, che hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su comuni diversi, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale, non essendoci il presupposto per l’applicazione dell’agevolazione di legge.

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Delibera nomina Funzionario Responsabile IMU
Delibera regolamento  IMU 
Regolamento IMU 

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Delibera aliquote e detrazioni  IMU 2021

Risoluzione MEF n. 1/DF del 18/03/2020

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