Amianto
Ultima modifica 5 febbraio 2019
L’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina, di aspetto fibroso della classe chimica dei silicati, molto diffuso in natura che si ottiene attraverso una attività estrattiva. E’ resistente al fuoco, all'abrasione, alla trazione e all'azione degli acidi, ha proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e per questa sua versatilità ha trovato per molti anni numerose applicazioni, nel settore edilizio, industriale, ferroviario e in molti altri campi.
Dal 1992 è vietata l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto.
Come tutti i manufatti, anche quelli contenenti amianto subiscono, con il passare del tempo, un deterioramento naturale, per via dell’esposizione agli agenti atmosferici, o un danneggiamento causato da lavorazioni o interventi di manutenzione, riparazione, ecc. In questi casi, a seguito della possibile dispersione di fibre nell'atmosfera si possono verificare rischi per la salute.
Responsabilità del proprietario di un immobile contenente amianto
Dal momento in cui vengono rilevati materiali contenti amianto in un edificio, essi, fintanto che non verranno definitivamente rimossi, devono essere sottoposti a un programma di controllo periodico e ad un’attività di manutenzione e custodia, operazioni tutte contenute nel documento che è sinteticamente definito come piano di controllo e manutenzione, al fine di impedire il loro danneggiamento e la conseguente dispersione di fibre.
Quindi un programma di controllo e manutenzione è l’obbligo primario di chiunque abbia la responsabilità di immobile contenente amianto.
Il Programma di controllo e manutenzione è costituito da una serie di misure di natura tecnica, ma soprattutto organizzativa e procedurale, nonché di informazione, finalizzate a raggiungere i seguenti obiettivi:
- mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto;
- prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
- intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio di fibre;
- verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto
Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve:
- Dotarsi di un “Programma di controllo e manutenzione” dei materiali contenenti amianto. Viste le valutazioni che devono essere effettuate per determinare le misure da adottare, il “Programma di controllo e manutenzione” deve essere redatto da figura professionalmente competente in materia;
- Designare una figura responsabile che effettui i controlli e coordini tutte le attività previste nel “Programma di controllo e manutenzione”
- Tenere una documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggetti a frequenti interventi manutentivi (caldaie, tubazioni) devono essere poste avvertenze, per evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato
- Garantire il rispetto di misure di sicurezza durante le attività di pulizia, manutenzione e ogni attività che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. Dovrà essere predisposta una procedura per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi dovrà essere tenuta una documentazione verificabile
- Fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nel fabbricato, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare
- (in caso di presenza di materiali friabili) Far ispezionare l’edificio una volta l’anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigere un rapporto con documentazione fotografica. Copia del rapporto va trasmessa all’ASL. L’ASL può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.
- Valutare la necessità di un intervento di bonifica.
Il “Programma di controllo e manutenzione” può essere richiesto da un Organo di controllo e deve essere presentato in caso di sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto. In assenza del “Programma di controllo e manutenzione” verrà applicata una sanzione.
Bonifica
Quando infatti si riscontra che il materiale contenente amianto è friabile, danneggiato o deteriorato, è necessario richiedere un intervento di bonifica.
La norma di riferimento è il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 che si applica alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale, aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva.
Le tecniche di bonifica previste dal D.M. 6/9/94 sono:
- la rimozione,
- l’incapsulamento
- il confinamento.
La rimozione è il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione.
L’incapsulamento consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costruire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre verificare periodicamente l’efficacia di questo metodo che con il tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed al tempo stesso occorre effettuare un programma di controllo e manutenzione.
Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Anche in questo caso bisogna continuare ad effettuare un programma di controllo e manutenzione.
Il trattamento va seguito da ditte specializzate e autorizzate per garantire che le procedure avvengano secondo quanto stabilito dalla norma. Ogni intervento di rimozione o smaltimento dei materiali contenenti amianto deve essere preceduto dalla stesura di un piano di lavoro da parte dell’impresa che svolge i lavori. Dopo che l’impresa ha presentato il piano all’ASL di competenza per la verifica e l’approvazione, si è autorizzati a dare inizio ai lavori.
Le ditte specializzate e autorizzate devono essere iscritte presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10 A e 10 B: per la verifica di tali requisiti, e per ogni informazione in merito, fare riferimento al loro sito istituzionale
Come chiedere un controllo, a chi rivolgersi
Chi constata la presenza di materiale presumibilmente contenente amianto in cattivo stato di conservazione, segnala il fatto all’Ufficio Ambiente del Comune di Todi
Ufficio Ambiente
Piazza di Marte 1. Todi 06059
Tel.: 075 8956555 - 8956300 - 8956321
E-mail: silvia.minciaroni@comune.todi.pg.it
L’ufficio avvia un procedimento volto all’accertamento dello stato di conservazione dei materiali presumibilmente contenenti amianto e trasmette l'esposto ad A.R.P.A., che procede al campionamento e alla verifica dello stato di conservazione dei manufatti presenti presso il sito segnalato. La relazione contenente le risultanze degli accertamenti effettuati viene trasmessa dall'A.R.P.A. all'A.S.L., la quale provvede a eseguire la valutazione dell'indice di esposizione della popolazione o dei lavoratori.
L’A.S.L. inoltra ad A.R.P.A. l'analisi complessiva del rischio proponendo i provvedimenti da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica.
Acquisito il parere dell'A.S.L., l'A.R.P.A. trasmette la documentazione e le relative proposte al Comune, il quale procede all'emissione dei provvedimenti di propria competenza.