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Carta d'identità ai minori

Ultima modifica 21 dicembre 2017

Con l’entrata in vigore del Decreto - Legge 13/05/2011 n.70 i Comuni possono rilasciare la Carta d'Identità anche ai minori senza limiti di età:

  • con validità di 3 anni per minori fino a tre anni di età;
  • con validità di 5 anni per minori da tre anni compiuti a diciotto anni;

Con il raggiungimento della maggiore età (18 anni compiuti) la carta d’identità viene rilasciata con validità di anni 10.

Cosa fare

Al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio è necessaria la firma dei genitori o di chi ne fa le veci.

Per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato, su una dichiarazione dei genitori o di chi ne fa le veci, convalidata dalla Questura, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato. (All. 1)

Queste nuove disposizioni, relativamente al rilascio ed alla durata di validità del documento ai minori, si applicano anche alle carte d’identità, non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Documenti da presentare

All’atto della richiesta è necessario presentare n. 3 foto formato tessera.

Ufficio di competenza

L' Ufficio Anagrafe resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Tel. 0758956600 - 0758956601 - 0758956602